area riservata

FAQ

Frequently Asked Questions

Problemi sulla fatturazione elettronica?
Cerca tra le nostre FAQ: sono le domande che i nostri clienti ci fanno più spesso.
Se non trovi ciò che stai cercando scrivici a supporto-dh@naviger.it

man's profile illustration

Fattura elettronica a clienti stranieri privi di identificativo fiscale italiano

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di clienti stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura del portale ”Fatture e corrispettivi” dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extra.) una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica predisposta deve riportare dei dati obbligatori:
· nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”;
· nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
– nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO);
– nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici);
– se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Autofattura per regolarizzazione ex art. 6 comma 8

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“Tipo Documento” “TD20”)?

Nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

Autofattura per regolarizzazione ex art. 17 comma 6

Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “Tipo Documento” il codice “TD20” o “TD01”?

In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD01. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97.

Fattura ricevuta reverse charge

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura
elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

Autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Come precisato dalla cir 14/E del 2019 i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite).

Più sedi di consegna e/o Aziende che fanno parte di un Gruppo IVA

L’attività che ha più sedi di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?

E il Gruppo IVA può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI).
Si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi le fatture emesse e ricevute dal Gruppo devono riportare la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo.

Non esiste obbligo dell’indicazione del codice fiscale in fattura (se già indicata p.iva)

è vero che nella fattura elettronica emessa nei confronti di clienti con partita IVA non sia obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale?

Nella fattura bisogna inserire o la partita IVA o il Codice Fiscale. Non esiste nessun obbligo.

CAP 00000 obbligatorio per soggetti esteri

Permanga l’obbligo del CAP per le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia o esteri?

In caso affermativo, può essere utilizzato 00000?

Si, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale 00000.

Errore: Prezzo Totale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

il codice errore 00423 “2.2.1.11 <Prezzo Totale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche” nel caso di utilizzo di sconti è molto frequente: il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto.
Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2.
è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <Sconto Maggiorazione> portando lo stesso a 8 decimali?

L’implementazione verrà eseguita prossimamente; al momento, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<Tipo Prestazione> = “SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario
corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

Fatture attive datate dicembre 2018 ma inviate al cliente tramite posta o pec i primi giorni del 2019

Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell’IVA per il
cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro IVA degli acquisti con detrazione dell’IVA corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?

Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

Fatture estere (estero metro o intrastat)

Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario XXXXXXX), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel file dell’ esterometro, comporta anche l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA.

Fatture non elettroniche fornitori forfettari

Il forfetario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?

Sì 

Nota di accredito di sola IVA

In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:

imponibile 0,00
IVA 22% 22,00
Totale documento 22,00

Oggi l’invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si
potrebbe procedere nel seguente modo:

imponibile 100,00
IVA 22% 22,00
f.c. iva -100,00
Totale documento 22,00

Questo metodo:
– è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;
– non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione IVA, (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella colonna IMPONIBILE, ma a questo punto non si avrebbe corrispondenza fra dichiarazione e registri Iva). Come si può superare il problema?

È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata” .

Invio copia cortesia fattura a cliente

Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato senza partita iva deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

È possibile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che il cliente potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo a partire dal 1 novembre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

Servizio gratuito di conservazione dei documenti dell’Agenzia delle entrate

è vero che l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate comporta che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, quindi anche il piccolo professionista o l’artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un’associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione? L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha chiarito che il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sono a carico del piccolo professionista o dell’artigiano Responsabile della Conservazione.

Si conferma quanto previsto dalle Linee Guida dell’AgID.

Legame fra conservazione digitale e firma digitale delle fatture

La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?

Il servizio dell’AE non è subordinato alla firma digitale della FE.

Non obbligatorietà di firma delle fatture ad aziende (clienti privati)

Premesso che con il provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018 è stato eliminato l’obbligo della firma sulle fatture elettroniche B2B, ed aggiunta l’impronta del file fattura nella ricevuta dello SDI che identifica la fattura elettronica transitata dallo SDI e ne certifica l’integrità, è giusto affermare che per le sole fatture elettroniche B2B viene superato in tema di autenticità della fattura? Possiamo concludere che la ricevuta dello SDI autentica la fattura elettronica emessa (anche senza firma) e ne certifica l’integrità?

No, il provv. AE del 30.04.18 ha stabilito che SdI accetta fattura elettronica anche non firmate digitalmente. Le disposizioni dell’art. 21, in tema di autenticità dell’origine, restano valide.

Fatture carburante

Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.

Quando l’IVA diventa detraibile Per le fatture ricevute

Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile?

L’ IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.
Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attesta dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Qualora il Sistema di Interscambio non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.

Identificativo univoco di versamento (IUV) usato nel sistema PagoPA

Sono un fornitore della PA, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21<Codice Pagamento> ed è stato pensato per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi.

Problema doppi pagamenti dell’imposta di bollo

A seguito di doppi pagamenti dell’imposta di bollo, il contribuente può utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per “pagare” l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014?”

No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel modello F24.

Fattura elettronica con partita IVA del cedente/prestatore esistente in AT ma cessata

E’ possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata?

Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore esistente in Anagrafe Tributaria ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata.
Conseguentemente, se un’impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

Adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il 31 ottobre 2019 sul sito dell’agenzia delle entrate

Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 31 ottobre 2019?

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici entro il termine del 31 ottobre 2019 comporta la cancellazione dei file memorizzati .
È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità in tema fatturazione elettronica ti ricordiamo di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrare

Scopri il software fatturazione elettronica Zucchetti

Grazie al software Zucchetti Fatturazione Elettronica Zucchetti puoi emettere fatture in formato digitale verso la pubblica amministrazione e verso i privati, secondo le disposizioni di legge.

Scopri il software fatturazione elettronica Zucchetti

Grazie al software Zucchetti Fatturazione Elettronica Zucchetti puoi emettere fatture in formato digitale verso la pubblica amministrazione e verso i privati, secondo le disposizioni di legge.