Adeguati assetti organizzativi PMI: obblighi e rischi

Gli adeguati assetti organizzativi PMI: chi è obbligato e cosa rischia 

Per molti amministratori di PMI, gli adeguati assetti organizzativi restano un tema percepito come distante dalla gestione quotidiana. Con la riforma introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, tuttavia, la situazione è cambiata. Tutte le società italiane sono tenute a dotarsi di strutture organizzative, amministrative e contabili adeguate alla propria natura e dimensione. Non esistono soglie che escludano le piccole o medie imprese. Questo articolo spiega cosa prevede la norma, a chi si applica e quali responsabilità ricadono sugli amministratori in caso di inadempienza.

Cosa prevede l’art. 2086 c.c.: la norma sugli adeguati assetti

Con il Decreto Legislativo 14/2019, l’art. 2086 del Codice Civile ha acquisito un secondo comma che impone a ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

L’obiettivo esplicito della norma è la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Non si tratta di un adempimento formale: l’adeguatezza degli assetti viene valutata in funzione della capacità dell’impresa di individuare per tempo i segnali di difficoltà e di intervenire prima che la situazione diventi irreversibile.

L’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza rafforza questo principio, richiedendo alle imprese di dotarsi di strumenti idonei a rilevare gli indicatori di crisi e ad attivare, senza indugio, le misure correttive necessarie.

Chi è obbligato: la norma vale per tutte le società, indipendentemente dalla dimensione

Uno degli aspetti che genera maggiore confusione riguarda l’ambito soggettivo dell’obbligo. La norma non prevede soglie dimensionali: non esistono limiti di fatturato, di dipendenti o di forma giuridica che escludano una società dall’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi.

Il parametro di adeguatezza, tuttavia, è relativo. La legge richiede assetti proporzionali alla natura e alla dimensione dell’impresa. Una PMI non è tenuta ad adottare le stesse strutture di un grande gruppo industriale, ma è comunque tenuta a dimostrare una gestione consapevole dei processi organizzativi, amministrativi e contabili, calibrata sulla propria complessità operativa.

La responsabilità dell’adempimento ricade sugli amministratori. Sono loro, ai sensi dell’art. 2086 c.c., i soggetti tenuti a istituire gli assetti adeguati e a mantenerli nel tempo. Pertanto, in caso di inadempienza, le conseguenze ricadono innanzitutto su chi ha la responsabilità gestionale della società.

Cosa rischia chi non adotta adeguati assetti organizzativi

La mancata adozione di adeguati assetti non è priva di conseguenze. Sul piano della responsabilità civile, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati alla società, ai soci e ai creditori, nei casi in cui l’assenza di strutture adeguate abbia contribuito al deterioramento della situazione aziendale.

In contesti di crisi o insolvenza, la presenza o l’assenza di assetti adeguati diventa un elemento rilevante nella valutazione della condotta degli amministratori. I curatori, i liquidatori giudiziali o i creditori possono agire nei confronti degli amministratori qualora risulti che la crisi avrebbe potuto essere rilevata o contenuta con strumenti organizzativi appropriati.

Il rischio, quindi, non è solo operativo. È un rischio di responsabilità personale, che si concretizza soprattutto nei momenti di difficoltà aziendale, quando le scelte passate vengono analizzate a posteriori.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la qualità delle informazioni su cui poggiano gli assetti contabili: dati non aggiornati o incoerenti nel sistema gestionale possono rendere inefficaci anche le strutture organizzative più ben progettate. Chi vuole approfondire il costo reale di questo fenomeno può leggere “Il costo invisibile dei dati sporchi nel gestionale”.

FAQ

Cosa si intende per adeguati assetti organizzativi?

Gli adeguati assetti organizzativi sono strutture organizzative, amministrative e contabili che ogni società è tenuta ad adottare ai sensi dell’art. 2086 c.c. Il loro scopo è consentire la rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e preservare la continuità aziendale. L’adeguatezza è valutata in proporzione alla natura e alla dimensione dell’impresa.

Anche le piccole imprese sono obbligate ad adottare adeguati assetti organizzativi?

Sì. La norma non prevede soglie dimensionali: l’obbligo si applica a tutte le società che operino in forma societaria o collettiva, indipendentemente da fatturato, dipendenti o settore. Il parametro di adeguatezza scala con la complessità dell’impresa, ma l’obbligo in sé non ammette eccezioni dimensionali.

Chi risponde in caso di mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi?

La responsabilità ricade sugli amministratori. Ai sensi dell’art. 2086 c.c., sono loro i soggetti tenuti a istituire e mantenere assetti adeguati. In caso di crisi o insolvenza, l’assenza di strutture appropriate può essere valutata come elemento di responsabilità nei procedimenti a carico degli organi gestori.

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